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Dalla parte dell'Agente CONTATTACI L’Agente ha diritti fortissimi
e spesso inderogabili
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L’Agente che conosce i propri diritti
può re-agire ottenendo maggiori guadagni
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Non sempre "girare" ti porta guadagni
a volte "fermarsi" è più redditizio
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Chi sono

Da oltre 20 anni sono il punto di riferimento degli Agenti di Commercio in tutta Italia risolvendo le loro problematiche; l’esperienza e la conoscenza delle dinamiche nei diversi settori mi permette di arrivare alla miglior soluzione in tempi celeri.
La passione mi ha sempre portato a raggiungere grandi risultati, superando le aspettative dell’Agente.
Mi occupo personalmente della gestione delle singole questioni con assistenza telefonica e via web, anche con redazione di testi per le vostre risposte.

di cosa siamo esperti

CONTRATTO DI AGENZIA

contratti

Redazione e/o revisione del contratto ricevuto per la soluzione più adeguata ed economicamente più vantaggiosa. Tutto inizia da qui, poniamo le basi per i tuoi diritti e guadagni

modifiche in corso di rapporto

Assistenza nelle criticità che periodicamente vengono presentate dalle preponenti (modifica zona, provvigioni, clienti, prodotti; minimi di vendita; report giornaileri; consegna della merce) la tutela del tuo lavoro e dei tuoi guadagni

indennità di cessazione

Assistenza finalizzata a ottenere il massimo delle indennità sia che il recesso provenga dalla preponente, sia che sia l’Agente a dover recedere

provvigioni e compensi

Assistenza nel recupero delle provvigioni, e recupero dei compensi riferiti alle attività accessorie (maneggio denaro, capo area, etc.)

conteggi

Redazione dei conteggi delle indennità connesse alla cessazione (indennità c.d. europea ex art. 1751 c.c., indennità di preavviso, patto di non concorrenza, FIRR, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica)

controversie

Assistenza giudiziale finalizzata alla salvaguardia dei propri diritti e all’ottenimento del massimo delle indennità, provvigioni e quant’altro dovuto

Per tutelare la tua impresa

Perchè farsi assistere?

Solo conoscendo le regole del gioco, potrete vincere la partita.

Le norme sanno essere complicate ed è bene evitare di trovarsi in brutte situazioni. Basta una parola in più o una in meno per generare un problema o, se tutelati, generare un forte vantaggio economico.

Tantissimi agenti hanno capito che con un minimo investimento (detraibile fiscalmente) è possibile ottenere un forte vantaggio, soprattutto in termini economici.

Della tua impresa tu sei l’amministratore delegato, l’autista, il direttore commerciale, etc.; sei sicuro di essere in grado di gestire da solo le questioni legali a tua tutela?

Ricordati che la mandante è pur sempre la tua controparte contrattuale; se pensi di non aver mai perso un euro, forse non conosci i tuoi diritti e non tuteli la tua azienda.
Se sai di averli persi, è arrivato il momento di tutelarti.

Contattaci

    Le norme

    Le nostre sentenze

    • L’Agente ha diritto di ottenere un decreto ingiuntivo per la consegna dei tabulati provvigionali (estratti conto)

    • L’Agente ha diritto all’indennità di cessazione del rapporto se risolve il rapporto per circostanze imputabili alla preponente

    • L’Agente ha diritto all’indennità di cessazione del rapporto nella misura massima se il conteggio non è contestato

    • L’Agente in caso di anticipato e illegittimo recesso della preponente da un contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento commisurato all’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’A.E.C.

    • La clausola risolutiva espressa è nulla se non riferisce a circostanze che integrano una giusta causa di recesso

    Domande frequenti

    • Quali sono le clausole a tutela dell’Agente da inserire in un contratto?

      Le clausole più importanti per l’agente sono quelle che prevedono una stabilità di rapporto, e quindi legate alla durata. La problematica più frequente è infatti il rischio di ritrovarsi a subire il recesso, ancor più se la preponente utilizza clausole che le permettano di interrompere il rapporto senza preavviso. Conoscere i propri diritti e tutelarli nella delicata fase di firma del contratto è determinante per prevenire i problemi.

    • Se la preponente risolve il rapporto mi spettano le indennità di cessazione del rapporto?

      Si. Se il recesso è con preavviso spettano sempre le indennità. Occorre chiederle entro il termine di legge ed eseguire calcoli corretti. L’unico caso che esclude il diritto all’indennità è se la preponente ha lamentato una giusta causa, chiudendo senza preavviso il contratto. Ovviamente, la sussistenza della giusta causa andrà verificata da un Giudice e spetterà all’agente attivare una causa per farlo accertare.

    • Come si calcolano le indennità di fine rapporto?

      Tutti sanno che esistono due discipline diverse, che non si sommano, ma in pochi sanno come applicarle. La norma di legge (art. 1751 c.c.) è inderogabile e nel massimo può arrivare a un anno di provvigioni (considerando la media delle provvigioni degli ultimi 5 anni); vi è poi una tutela “di base” prevista dagli A.E.C. (Accordi Economici Collettivi), che prevede sempre il pagamento del FIRR e il diritto ad altre 2 indennità (subordinate all’esistenza di altri requisiti): indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica.
      Occorre verificare se esistono nel caso specifico i requisiti imposti dalla norma di legge (apporto di clienti nuovi e/o incremento di fatturato e i vantaggi della preponente dopo la cessazione del rapporto), sviluppare il conteggio e confrontarlo con quello dell’A.E.C.; infatti, secondo l’orientamento della Cassazione va riconosciuta l’indennità di miglior favore per l’agente.

    • Cos’è l’”indennità meritocratica”?

      Si fa spesso confusione perché viene indicata come “indennità meritocratica” sia quella prevista dalla legge (art. 1751 c.c.) sia quella prevista dall’A.E.C. (in aggiunta al FIRR e all’indennità suppletiva di clientela). L’indennità di cessazione di legge è legata a principi legati alla meritocrazia, mentre l’indennità meritocratica è quella dell’A.E.C.

    • L’Agente ha diritto all’indennità di cessazione anche se è stato lui a risolvere il rapporto?

      Si, ha diritto alle indennità ma solo se il rapporto è stato risolto per circostanze attribuibili al preponente (ad esempio: mancato pagamento delle provvigioni, violazione di zona, cronica mancanza di prodotti, etc.) o per circostanze attribuibili all’agente (ad esempio: pensionamento, malattia, invalidità). E’ bene conoscere tempi e modi della comunicazione per ottenere il riconoscimento dell’indennità.

    • Come si calcola la durata del preavviso?

      E’ necessario verificare il contratto di agenzia in essere per comprendere se si applicano i termini del codice civile (art. 1750 c.c.)  o quelli dell’A.E.C. I termini possono variare, e anche di molto, fra le due discipline.

    • L’Agente è tenuto a inviare report giornalieri?

      Non rientra nelle attività dell’agente l’invio di relazioni con cadenza periodica. Se è previsto un obbligo in tal senza deve essere previsto il riconoscimento di un compenso per tale attività diversa da quella di vendita.

    • La preponente può modificare da sola (unilateralmente) le condizioni contrattuali?

      La preponente non può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. Tuttavia, l’A.E.C. prevede una procedura che permette in corso di rapporto la modifica, ma con previsione di specifici adempimenti e con la possibilità dell’agente di non accettarle.